La compagnia ha 30, 60 o 90 giorni per rispondere, a seconda del tipo di danno. Scaduto il termine senza offerta né diniego motivato, il silenzio non blocca la tua pratica: puoi presentare reclamo, segnalare a IVASS e agire in giudizio. Qui trovi i termini esatti e i passaggi nell’ordine giusto.
Quali sono i termini di legge?
I termini decorrono dalla richiesta completa di risarcimento, cioè da quando hai fornito tutti gli elementi previsti. È un dettaglio decisivo: una richiesta incompleta non fa partire l’orologio.
| Tipo di danno | Termine | Cosa deve fare la compagnia | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Danni a cose, CID firmato da entrambi i conducenti | 30 giorni | Formulare offerta o comunicare i motivi del diniego | art. 148 Cod. Ass. |
| Danni a cose, CID non congiunto | 60 giorni | Formulare offerta o comunicare i motivi del diniego | art. 148 Cod. Ass. |
| Danni alla persona | 90 giorni | Formulare offerta o comunicare i motivi del diniego | art. 148 Cod. Ass. |
| Risposta a un reclamo formale | 45 giorni | Riscontro scritto al reclamante | Regolamento IVASS sui reclami |
| Prescrizione del diritto | 2 anni, 5 o più se c’è reato | — | art. 2947 c.c. |
Le fonti ufficiali: il Codice delle Assicurazioni Private su Normattiva, la sezione IVASS sui sinistri RC auto e l’art. 2947 del codice civile.
La mia richiesta era “completa”?
È la prima cosa da verificare, perché è anche l’obiezione più usata dalle compagnie per sostenere che i termini non sono scaduti. Una richiesta completa contiene, di norma:
- i dati del sinistro: data, ora, luogo, dinamica;
- i dati dei veicoli e dei conducenti coinvolti, con targhe e compagnie;
- l’indicazione del luogo e dei tempi in cui i beni danneggiati sono disponibili per la perizia;
- per i danni alla persona, l’attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi;
- i documenti di spesa di cui si chiede il rimborso;
- il codice fiscale degli aventi diritto.
Conserva la prova dell’invio: raccomandata A/R o PEC. Senza quella, dimostrare da quando decorrono i termini diventa difficile.
Cosa fare, nell’ordine, se non risponde
| Passo | Cosa fare | A chi | Tempi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sollecito scritto, ricordando il termine scaduto | Alla compagnia | Subito dopo la scadenza |
| 2 | Reclamo formale all’ufficio reclami | Alla compagnia | Risposta attesa entro 45 giorni |
| 3 | Segnalazione, se il reclamo resta senza esito | A IVASS | Dopo il termine per il riscontro |
| 4 | Negoziazione assistita, dove prevista come condizione di procedibilità | Tramite avvocato | Prima della causa |
| 5 | Azione giudiziaria | Davanti al giudice competente | Entro il termine di prescrizione |
Il silenzio della compagnia mi fa perdere il diritto?
No, ma attenzione a un punto: mentre aspetti, la prescrizione continua a correre. Il silenzio della compagnia non la sospende. È l’errore più costoso in questa situazione: si attende una risposta che non arriva, e nel frattempo si consumano i due anni.
Per questo ogni sollecito va inviato in forma scritta con prova di ricezione: oltre a documentare l’inerzia della compagnia, interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine. Ne parliamo in Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento.
E se risponde ma offre troppo poco?
È una situazione diversa, che si affronta in modo diverso: l’offerta si può incassare in acconto e contestare la differenza. Trovi tutto in L’assicurazione mi ha fatto un’offerta troppo bassa: cosa posso fare.
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- Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento: la prescrizione
- Indennizzo diretto o risarcimento ordinario
La tua compagnia non risponde?
Mandaci la richiesta che hai inviato e le date: verifichiamo gratuitamente se i termini sono scaduti e ti diciamo qual è il passo giusto. Se decidi di affidarti a noi, non anticipi nulla: spese di perizia e gestione sono a nostro carico, il compenso è dovuto solo a risarcimento ottenuto.
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