Approfondimenti

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento? La prescrizione del diritto

27 Aprile 2026
4 min di lettura

Per il risarcimento dei danni da incidente stradale il termine ordinario di prescrizione è di due anni, ma ci sono eccezioni che lo allungano — ad esempio quando il fatto costituisce anche reato. Prima di dare per persa una pratica, anche se l’incidente è di qualche tempo prima, conviene sempre una verifica.

Situazione Termine Da quando decorre Riferimento
Danni da circolazione dei veicoli 2 anni Di regola dal giorno del sinistro art. 2947, comma 2, c.c.
Il fatto costituisce reato (es. lesioni stradali) Il termine più lungo previsto per il reato Dal fatto art. 2947, comma 3, c.c.
Responsabilità contrattuale (es. malasanità) Termine ordinario più ampio Dall’inadempimento art. 2946 c.c.
Danneggiato minorenne Regole di sospensione a tutela del minore Da valutare caso per caso Disciplina sulla sospensione della prescrizione
Offerta della compagnia, danni alla persona 90 giorni Dalla richiesta completa art. 148 Codice delle Assicurazioni

Quanto dura il termine ordinario?

Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli si prescrive, di regola, in due anni. Trascorso questo termine senza che si sia agito o che la prescrizione sia stata interrotta, il diritto al risarcimento può risultare prescritto e non più esercitabile.

Da quando decorrono i due anni? In linea generale dal momento dell’incidente. In alcune situazioni, però, il riferimento può essere diverso — per esempio legato al momento in cui i postumi delle lesioni si sono stabilizzati. È uno degli aspetti che vale la pena far valutare nel caso concreto, perché un errore nel conteggio può costare il diritto.

Il testo di riferimento è l’art. 2947 del codice civile.

Quando il termine è più lungo?

Il termine di due anni non è l’unica regola possibile.

Se il fatto costituisce reato. Quando l’incidente integra un reato — si pensi alle lesioni o all’omicidio stradale — può applicarsi un termine di prescrizione più lungo, legato a quello previsto per il reato stesso.

Casi di responsabilità contrattuale. In alcune situazioni il rapporto tra le parti è inquadrato in termini contrattuali (come nei casi di malasanità), con termini di prescrizione diversi e più ampi.

Minori e persone incapaci. Per i minori e per chi non è nel pieno della capacità di agire valgono regole particolari a tutela del soggetto debole.

Il punto da tenere a mente è semplice: “sono passati più di due anni” non equivale automaticamente a “non posso più fare nulla”. Dipende dal caso concreto.

Come si interrompe la prescrizione?

La prescrizione non corre in modo inarrestabile: può essere interrotta. L’interruzione viene fatta con l’esercizio del diritto. L’atto tipico è la richiesta scritta di risarcimento inviata alla compagnia, di norma con strumenti che ne attestino l’invio e la ricezione. Da quel momento il termine riparte da capo. È esattamente per questo che, anche quando non si ha ancora un quadro completo del danno, è importante muoversi per tempo e formalizzare la richiesta nel modo corretto: una semplice telefonata non basta.

Cosa interrompe la prescrizione e cosa no:

  • Interrompe: la richiesta scritta di risarcimento inviata con raccomandata A/R o PEC.
  • Interrompe: l’atto di citazione o il ricorso davanti al giudice.
  • Interrompe: il riconoscimento del diritto da parte del responsabile o della compagnia.
  • Non interrompe: una telefonata alla compagnia, per quanto documentata.
  • Non interrompe: un’email ordinaria senza prova certa di ricezione.

Cosa succede se il termine è scaduto?

Se il termine è effettivamente decorso, il diritto al risarcimento è prescritto, ma “effettivamente decorso” è la parte che va verificata: tra le eccezioni che allungano il termine, e gli atti che possono averlo interrotto, la situazione reale è spesso meno netta di quanto sembri. Per questo, anche per incidenti “vecchi”, una verifica prima di rinunciare è sempre opportuna.

Prima di dare per persa una pratica, verifica questi punti:

  • È stata inviata una richiesta scritta alla compagnia, anche anni fa?
  • C’è stato un procedimento penale per il fatto?
  • La compagnia ha mai formulato un’offerta, anche rifiutata?
  • Il danneggiato era minorenne al momento del fatto?
  • I postumi si sono stabilizzati molto tempo dopo l’incidente?

Leggi anche

Hai subito un incidente stradale?

Se hai riportato lesioni o danni, hai diritto a un risarcimento integrale — e quasi sempre la cifra che ti spetta è più alta della prima offerta dell’assicurazione. Raccontaci com’è andata: valutiamo il tuo caso gratuitamente e, se decidi di affidarti a noi, non anticipi nulla. Spese di perizia e gestione sono a nostro carico, il compenso è dovuto solo a risarcimento ottenuto.

Scopri come lavoriamo: Risarcimento per incidente stradale →

 

Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni

1. Invia la tua richiesta

Compila il form con i tuoi dati e la descrizione dell’incidente.

Più riuscirai a fornirci dettagli precisi, meglio potremo darti supporto e capire la fondatezza del tuo caso.

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza personalizzata.

Continua a leggere