Per il risarcimento dei danni da incidente stradale il termine ordinario di prescrizione è di due anni, ma ci sono eccezioni che lo allungano — ad esempio quando il fatto costituisce anche reato. Prima di dare per persa una pratica, anche se l’incidente è di qualche tempo prima, conviene sempre una verifica.
Il termine ordinario: due anni
Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli si prescrive, di regola, in due anni. Trascorso questo termine senza che si sia agito o che la prescrizione sia stata interrotta, il diritto al risarcimento può risultare prescritto e non più esercitabile.
Da quando decorrono i due anni? In linea generale dal momento dell’incidente. In alcune situazioni, però, il riferimento può essere diverso — per esempio legato al momento in cui i postumi delle lesioni si sono stabilizzati. È uno degli aspetti che vale la pena far valutare nel caso concreto, perché un errore nel conteggio può costare il diritto.
Quando il termine è più lungo
Il termine di due anni non è l’unica regola possibile.
Se il fatto costituisce reato. Quando l’incidente integra un reato — si pensi alle lesioni o all’omicidio stradale — può applicarsi un termine di prescrizione più lungo, legato a quello previsto per il reato stesso.
Casi di responsabilità contrattuale. In alcune situazioni il rapporto tra le parti è inquadrato in termini contrattuali (come nei casi di malasanità), con termini di prescrizione diversi e più ampi.
Minori e persone incapaci. Per i minori e per chi non è nel pieno della capacità di agire valgono regole particolari a tutela del soggetto debole.
Il punto da tenere a mente è semplice: “sono passati più di due anni” non equivale automaticamente a “non posso più fare nulla”. Dipende dal caso concreto.
Come si interrompe la prescrizione
La prescrizione non corre in modo inarrestabile: può essere interrotta. L’interruzione viene fatta con l’esercizio del diritto. L’atto tipico è la richiesta scritta di risarcimento inviata alla compagnia, di norma con strumenti che ne attestino l’invio e la ricezione. Da quel momento il termine riparte da capo. È esattamente per questo che, anche quando non si ha ancora un quadro completo del danno, è importante muoversi per tempo e formalizzare la richiesta nel modo corretto: una semplice telefonata non basta.
Cosa succede se il termine è scaduto
Se il termine è effettivamente decorso, il diritto al risarcimento è prescritto, ma “effettivamente decorso” è la parte che va verificata: tra le eccezioni che allungano il termine, e gli atti che possono averlo interrotto, la situazione reale è spesso meno netta di quanto sembri. Per questo, anche per incidenti “vecchi”, una verifica prima di rinunciare è sempre opportuna.
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